La pensione ai ciechi parziali è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali (cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione).
La pensione è rivolta ai cittadini riconosciuti ciechi civili parziali dalla competente Commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Decorrenza e durata
La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).
La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).
Per l’anno 2025 l’importo della pensione è di 336,00 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.772,50 euro.
Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.