COSA FACCIAMO

Infortunio e Malattie professionali

Prestazioni per infortunio in ambito domestico:

Destinatari

Infortunati assicurati che svolgono in via esclusiva, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico per la cura dei componenti della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimorano e i loro superstiti.

Caratteristiche

Le prestazioni, erogate dall’Inail e destinate a chi ha svolto lavoro in ambiente domestico e riportato un’inabilità permanente a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono:

  • rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%;
  • prestazione una tantum di importo pari a euro 337,41 qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%;
  • assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita;
  • rendita ai superstiti, assegno una tantum in caso di morte e beneficio una tantum a carico del Fondo di Sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, in caso di morte dell’assicurato.

Sono prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef.

Per avere diritto alle prestazioni l’assicurato deve:

  • avere un’età compresa tra i 18 e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i 67 anni;
  • svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di subordinazione, lavoro domestico;
  • non svolgere altre attività per la quale sussista obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale;
  • essere in regola con il pagamento del premio o aver presentato l’autocertificazione di esonero in caso di pagamento del premio da parte dello Stato in presenza dei presupposti dei limiti di reddito personale e familiare;
  • aver riportato un infortunio in occasione di lavoro prestato in ambito domestico da cui consegue una inabilità permanente uguale o superiore al 6%, (prestazione una tantum) o pari o superiore al 16% (rendita), valutato in base alle tabelle allegate al T.U. (d.P.R. 1124/1965) o il decesso. L’importo della rendita, diretta o a superstite, è calcolato sulla retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria ed è rivalutato quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%;
  • per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2018, si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27%.

La domanda per la rendita diretta deve essere presentata successivamente alla guarigione clinica. Tale prestazione, diversamente dalle altre rendite dirette erogate dall’Inail, non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento).