Contro i provvedimenti in materia di pensioni (anche in regime internazionale), riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti, l’ordinamento giuridico riconosce al pensionato/assicurato diverse forme di tutela di natura amministrativa.
I medesimi rimedi amministrativi sono utilizzabili da dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione anche in materia di Trattamenti di Fine Servizio (TFS), Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) e Assicurazione Sociale Vita.
Il ricorso amministrativo è un’istanza rivolta alla tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto emesso dall’Istituto e può essere diretta all’annullamento dell’atto o anche alla riforma dello stesso.
Per gli iscritti alla Gestione privata è possibile, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 533/1973, esperire ricorso non solo avverso provvedimenti dell’Istituto ma anche avverso il suo silenzio, a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda (c.d. silenzio-rigetto).
Il ricorso amministrativo può essere presentato dagli iscritti e dai titolari di pensione a carico dell’Istituto.
Per gli iscritti al Fondo ex Ipost non è previsto il rimedio del ricorso amministrativo.