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Assistenza Legale

Ricorsi Amministrativi Invalidità Civile:

Contro i provvedimenti di diniego per motivi socio-economici (es. limiti reddituali, cittadinanza, residenza, permesso di soggiorno, ecc.), il cittadino può presentare ricorso amministrativo.

Il ricorso è concesso a chi ha presentato una domanda amministrativa per il pagamento delle prestazioni economiche di invalidità civile e ha ricevuto esito negativo.

È ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che riguardano i requisiti amministrativi come:

  • il reddito;
  • la cittadinanza;
  • la residenza;
  • il permesso di soggiorno.

 

Il ricorso amministrativo deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dall’interessato utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) oppure tramite patronato o altro intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di persona incapace il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.

Il ricorso deve essere presentato al Comitato Provinciale presso la Sede provinciale competente.

Il termine ordinatorio di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.

Nella tabella è riportato il Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS (circ. n. 48/2023 – deliberazione n. 8/2023).