Il ricorso amministrativo nei confronti dell’INPS è un mezzo di impugnazione dei provvedimenti emessi dall’Istituto: consiste in un’istanza, diretta a un organismo terzo, volta ad ottenere l’annullamento o la riforma del provvedimento stesso.
I ricorsi amministrativi all’INPS sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), che ha dettato una disciplina generale in materia di ricorsi amministrativi e ne ha previsto le tipologie, e dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
Sulla base della citata normativa è stato adottato il “Regolamento in materia dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS” di cui alla deliberazione CdA 18 gennaio 2023 n. 8
Può presentare ricorso amministrativo all’INPS chi abbia un interesse qualificato che ritiene sia stato leso da un provvedimento dell’Istituto, purché sussistano le condizioni previste dalla legge.
Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente o da un suo rappresentante cui sia stato conferito mandato. In caso di persona incapace il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.
Nel caso in cui il ricorso sia presentato direttamente dall’interessato, l’utilizzo degli strumenti previsti per l’accesso ai servizi online dell’Istituto garantirà comunque la riferibilità al ricorrente, anche qualora il ricorso non risulti sottoscritto.
In tutti i casi in cui venga presentato ricorso amministrativo, gli uffici effettuano anche una valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela.
Qualora non si intenda impugnare con ricorso il provvedimento dell’INPS, oppure nei casi in cui il ricorso amministrativo non sia consentito dalla legge, il servizio permette di presentare agli uffici dell’Istituto un’istanza diretta a ottenere il riesame in autotutela del provvedimento emesso.
A tal fine, l’utente potrà accedere al servizio per i ricorsi online, con le modalità descritte nel paragrafo “Come fare domanda” e scegliere la funzionalità “Istanza di riesame”.
Il comitato competente in relazione alla materia oggetto del ricorso e alla gestione o al fondo previdenziale di riferimento si pronuncia sul ricorso con una deliberazione di reiezione o di accoglimento.
Il ricorrente riceve comunicazione dell’avvenuta deliberazione.
In ogni caso, la legge riserva all’Istituto il potere/dovere di annullare la deliberazione del Comitato qualora questa sia adottata in violazione della normativa vigente.
termini di presentazione del ricorso si differenziano in relazione all’organismo chiamato a dirimere la controversia.
In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni dalla data di notificazione del provvedimento che si intende impugnare.
In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rifiuto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, questo inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo utile.
Per i comitati della Gestione Dipendenti Pubblici (Comitati di vigilanza), il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento. Inoltre, non è possibile proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rifiuto.
L’indicazione puntuale dei termini e delle modalità di presentazione del ricorso amministrativo è contenuta nella tabella allegata alla circolare n. 48 del 17 maggio 2023.