Presentazione del ricorso in caso di domanda respinta
Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS direttamente online entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Coloro che non sono muniti del codice PIN possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento o all’avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.
Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.
Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.
Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.
PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
PARERE CONTRARIO: in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.