Chi ne ha diritto;
Possono usufruire delle agevolazioni le persone:
Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda le persone sorde, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.
Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.
In particolare, le persone di cui al punto 4 sono quelle con disabilità grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
Le persone indicate al punto 5 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di “invalidità” o di “handicap” risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
I verbali di “invalidità” e di “handicap” hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli:
autovetture (*) | Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) | Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente |
autoveicoli specifici (*) | Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente | |
motocarrozzette | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria |
motoveicoli per trasporto promiscuo | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente |
motoveicoli per trasporti specifici | Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo |
(*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi
(**) per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.
La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli elettrici e per quello di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Spese di acquisto
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato risulta cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione, in data antecedente al secondo acquisto.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
In caso di furto e mancato ritrovamento, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle.
Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento della persona con disabilità, di cui si dirà più avanti.
La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.
L’agevolazione Iva
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.
In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
Perdita dell’agevolazione
Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Attenzione: l’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.
Gli obblighi dell’impresa
L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.
Acquisto di veicoli in leasing
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria.
Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).