È una prestazione economica non soggetta ad Irpef e non cumulative con altri assegni di accompagnamento, riconosciuta ad infortunati con inabilità permanente assoluta del 100% (fino al dicembre 2006) e per necessità di assistenza personale e continuativa a causa di particolari condizioni patologiche (dal 1 gennaio 2008).
Destinatari
Titolari di rendita diretta
Caratteristiche
È una prestazione economica riconosciuta ai titolari di rendita che versano in una o più condizioni menomative, elencate nella tabella (Allegato n.3) del Testo unico (d.p.r. 1124/1965) e per le quali necessitano di assistenza personale continuativa. Solo per gli eventi fino al 31 dicembre 2006 l’inabilità permanente assoluta, valutata in base alle tabella allegata al t.u., deve essere pari al 100%.
L’assegno costituisce una integrazione della rendita e viene corrisposto mensilmente; non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici. Durante i periodi di ricovero l’integrazione della rendita viene sospesa.
L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Dal 1° luglio 2024 l’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa, non soggetto a tassazione Irpef, è di euro 667,12.
La prestazione è erogata, finché permane la necessità di assistenza personale e continuativa, a partire da:
Menomazioni che possono dar luogo alla prestazione: