Viene corrisposta dal quarto giorno successivo alla data dell’evento fino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. L’inabilità temporanea assoluta impedisce totalmente e di fatto di attendere al lavoro.
Destinatari
Infortunati e affetti da malattia professionale.
Caratteristiche
È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.
L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall’Inail che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.
I lavoratori affetti da silicosi o asbestosi percepiscono un assegno giornaliero, pari all’indennità temporanea assoluta, nei giorni in cui devono assentarsi dal lavoro per sottoporsi ad accertamenti diagnostici o cure.
Per il settore navigazione l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco. L’indennità è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco, annotata sul ruolo o sulla licenza. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione effettivamente percepita dall’assicurato nei trenta giorni precedenti lo sbarco.
Per il calcolo della prestazione per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali stabilite ai sensi dell’art. 118, Testo unico 1124/1965.