Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica e patrimoniale. Per postumi dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita.
È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.
L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:
Il decreto interministeriale del 27 marzo 2009 dispone a decorrere dal 1° gennaio 2008 un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% della quota di rendita che indennizza il danno biologico. Inoltre, in attuazione della legge di stabilità 2014, il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un ulteriore aumento in via straordinaria nella misura del 7,57%.
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.
La rivalutazione – per la quale è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare su proposta del Presidente dell’Inail – sarà effettuata sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25% riconosciuto in via straordinaria dai sopra citati decreti ministeriali.
La quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.
La rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro i limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale; la revisione può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale: