È una prestazione economica non soggetta ad Irpef che viene riconosciuta ai superstiti di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro per malattia professionale.
Destinatari
Coniuge/unito civilmente e figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle.
Caratteristiche
La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
La vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, sulla base del criterio del reddito equivalente, è inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15%.
In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 articolo 116, terzo comma).
La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.