È una prestazione economica erogata a scopo di indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/1965 per eventi antecedenti il 25 luglio 2000.
Requisito per avere diritto alla prestazione
Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
Durata
Per tutta la vita a condizione che:
Il riscatto della rendita per il lavoratore agricolo
Il lavoratore agricolo titolare di rendita: