COSA FACCIAMO

Invalidità Assistenziale

Assegno mensile di assistenza:

L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L’assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Durata e importi dell’assegno

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • Importo mensile 336,00€ con reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 5.771,35 euro);
  • mancato svolgimento di attività lavorativa (art. 12 ter decreto-legge 146/2021, convertito in legge con modificazione 215/2021, che ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Incompatibilità

L’assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.