L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
L’assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
Incompatibilità
L’assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.