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Invalidità Assistenziale

Pensione ai ciechi civili parziali:

La pensione ai ciechi parziali è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali (cioè con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione).

La pensione è rivolta ai cittadini riconosciuti ciechi civili parziali dalla competente Commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

La pensione è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).

La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).

Quanto spetta

Per l’anno 2025 l’importo della pensione è di 336,00 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 19.772,50 euro.

I requisiti per richiedere la prestazione

Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro);
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di (art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione);
  • nessun limite di età.

La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.

È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.