COSA FACCIAMO

Invalidità Assistenziale

Pensione ai sordi:

La pensione ai sordi è una prestazione economica rilasciata, su domanda, alle persone a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (cioè fino al compimento del dodicesimo anno di età), che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La prestazione non spetta se la sordità è di natura esclusivamente psichica o dipende da causa di guerra, lavoro o servizio.

La pensione è concessa a chi è stato riconosciuto sordo dalla competente Commissione medica, ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni ed è in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

La pensione viene corrisposta per 13 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Quanto spetta

La pensione è erogata entro limiti di reddito personale stabiliti ogni anno (per il 2025 il limite è di 19.772,50 euro) e anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al sostentamento del sordo.

L’importo riconosciuto per il 2025 è di 336,00 euro. Il primo pagamento considera i redditi presunti dichiarati dell’anno in corso. Per gli anni successivi per le pensioni si considerano i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre per le altre tipologie di reddito si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.

I requisiti per richiedere la prestazione

 Hanno diritto alla pensione i sordi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • sordità congenita o acquisita durante la crescita (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che rende o ha reso difficile l’apprendimento del linguaggio parlato;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini extracomunitari: soggiorno legale nel territorio dello Stato e permesso di soggiorno di almeno un anno ex art. 41, T.U. Immigrazione;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è compatibile con tutte le prestazioni erogate a titolo di invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una menomazione diversa, non riconducibile a quella che ha generato la pensione di guerra, lavoro o servizio.

È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi o da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.