È un servizio per presentare domanda di pensione di inabilità a seguito di un aggravamento dello stato di salute che non permette il proseguimento dell’attività lavorativa.
Si rivolge ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Dal 1° gennaio 1996, il dipendente pubblico può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto a visita medico-collegiale per il riconoscimento dell’inabilità (articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335), se si trova “nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
DECORRENZA E DURATA
La pensione di inabilità:
QUANTO SPETTA
L’interessato ha diritto all’attribuzione di un “bonus” o di un’anzianità convenzionale nei limiti di un’anzianità contributiva:
REQUISITI
Il diritto alla pensione di inabilità (art. 2, c. 12, legge 335/1995) spetta alle seguenti condizioni:
Questo tipo di pensione è:
La prestazione è quindi revocata se si diventa titolari di contribuzione legata all’attività lavorativa (autonoma o subordinata) dopo la decorrenza della pensione di inabilità.
In questo caso, il trattamento è revocato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l’incompatibilità, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.
A seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
Qualora l’interessato risulti in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici prescritti per una pensione anticipata o di vecchiaia, si provvede alla liquidazione d’ufficio del relativo trattamento. Si precisa che i requisiti devono essere valutati in base alla normativa vigente alla data della revoca.
Il soggetto, che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari con giudizio di inabilità assoluta e permanente da parte della Commissione Medica (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte), non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari poiché la Commissione si è già espressa.
COME FARE DOMANDA
La domanda online deve essere inviata all’amministrazione presso la quale si svolge o si è svolta attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell’allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB).
È necessario allegare un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della stessa circolare).
Per l’accertamento del diritto, l’ente di appartenenza dell’iscritto deve inviare:
L’accertamento verrà affidato a vari organismi sanitari, in funzione dell’ente o dell’amministrazione di appartenenza: