La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Per l’accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104).