Il servizio permette di presentare la domanda di permesso retribuito per lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità o per lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità.
Cos’è
I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.
A chi è rivolto
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (articolo 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
I permessi non spettano a:
Come funziona
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa di:
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa di:
permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;prolungamento del congedo parentale.I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni dall’ ingresso in famiglia del minore possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensili per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione.
Dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e il richiedente i permessi dovrà comunicare entro 30 giorni dal cambiamento le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nella domanda.
QUANTO SPETTA
Le indennità per i permessi sono così corrisposte:
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare.
La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro, quindi, non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.
Il pagamento dell’indennità avviene nelle seguenti modalità:
Nel caso di part-time verticale e misto fino al 50% dell’orario di lavoro limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Nel caso di part-time verticale e misto con percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
Il riproporzionamento è da effettuarsi anche nel caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale (CIG/FIS). I permessi non possono essere richiesti durante le pause contrattuali.
Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su sei giorni della settimana o cinque giorni se effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.
Il giorno di permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro, compreso in qualsiasi intervallo orario, va considerato pari a un solo giorno di permesso. Lo stesso vale per il lavoro notturno che, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, è pur sempre una prestazione relativa a un unico turno di lavoro.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale.
Qualora si intenda assistere più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al secondo grado solo quando i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.