Nuova procedura di accertamento dell’invalidità

Il Decreto “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” (D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, prevedendo una “Valutazione di Base” che sarà affidata in via esclusiva all’INPS su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026. Intanto, però, dal 1° gennaio 2025 sarà avviata una sperimentazione della durata di dodici mesi di questa nuova modalità, che coinvolgerà 9 province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.


IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
Una delle novità della riforma è rappresentata dalla nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”, il quale rappresenterà l’unica procedura per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

LA SCADENZA PER LE PROCEDURE CON VECCHIA MODALITÀ NELLE PROVINCE DI SPERIMENTAZIONE
Con il Messaggio numero 4014 del 28-11-2024, l’INPS ha precisato che per tutti i certificati introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024, il medico certificatore deve comunicare al cittadino che, se è residente o domiciliato in una delle nove province sopraindicate, la domanda amministrativa deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2024.
Pertanto, per i cittadini residenti nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari che vogliano presentare istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità, è necessario presentare la “vecchia” domanda amministrativa all’INPS entro il 31 dicembre 2024, insieme ai certificati introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 168 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 semplifica invece il procedimento di accertamento sanitario, inserendo l’articolo 33-bis dopo l’articolo 33 del decreto legislativo n. 62/2024.

In questo caso si prevede che per tutto il 2025 si debba effettuare una visita sanitaria unica qualora si sia presentata richiesta contestuale per accertamento dell’invalidità assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e legge 104) e previdenziale (per le prestazioni di invalidità e inabilità, ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

In particolare, viene disposto che, per tutto l’anno 2025, “[…] l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.

Le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Anche in questo caso, le disposizioni si applicano anche alle province dove è partita da gennaio la sperimentazione del procedimento valutativo di base. Nell’anno 2025, in tutto il territorio nazionale, dunque, si deve procedere a effettuare una visita sanitaria unica, valida sia per il riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.