Grazie all’integrazione con la Legge 106/2025, dal 1° gennaio 2026 entrano in gioco importanti novità per i permessi previsti dalla Legge 104/92 che riguardano in modo significativo sia i lavoratori con disabilità sia i caregiver impegnati nell’assistenza di familiari o figli con gravi condizioni di salute.
Vediamo assieme cosa cambia:
L’aggiunta di 10 ore aggiuntive di permesso retribuito
Una delle principali novità è l’introduzione di un ulteriore permesso retribuito pari a 10 ore all’anno, continuative o frazionate, a cui si sommano i consueti 3 giorni mensili della legge originaria.
Questo permesso è pensato per gestire più agevolmente visite, esami e terapie mediche frequenti, che richiederebbero spostamenti dal lavoro e permessi a intervalli regolari.
Le 10 ore sono a disposizione di chi:
- Presenta un’invalidità non inferiore al 74% o che affronta patologie oncologiche o malattie croniche particolarmente invalidanti o rare;
- Chi assume il ruolo di caregiver ( la persona con disabilità deve rientrare nelle condizioni specifiche quali invalidità ≥ 74% o affronta patologie oncologiche, malattie croniche, rare e invalidanti )
- Chi assume il ruolo di caregiver per un figlio minore con invalidità ≥ 74%.
Congedo straordinario fino a 24 mesi
Viene confermato il congedo straordinario fino a 24 mesi continuativi o frazionati, per assistere un familiare in condizione di gravità.
C’è da sottolineare che questo congedo non è retribuito dal datore di lavoro. L’INPS eroga invece, un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile (fissa e continuativa) percepita prima del congedo. Il periodo di congedo non contribuisce alla maturazione di ferie e TFR, ma l’indennità INPS include la quota mensile di 13ª/ quattordicesima. In molti casi il periodo è coperto ai fini previdenziali, con contributi figurativi o estesi a carico dell’INPS. Resta il diritto di mantenere il posto di lavoro durante il periodo di assenza.
Estensione e tutele per chi soffre di malattie oncologiche/ croniche invalidanti
Si estendono i permessi e congedi anche a lavoratori affetti da malattie oncologiche o croniche particolarmente invalidanti, anche quando non rientrano nei criteri di invalidità previsti dalla Legge 104 (in genere pari o superiore al 74% o riconosciuti come gravi da apposita certificazione) In questi casi, il lavoratore può accedere a permessi retribuiti e congedi specifici per gestire terapie, visite e situazioni di particolare fragilità, sempre nel limite dei criteri e delle procedure definite dai decreti attuativi.
Accesso prioritario allo smart working
Al termine del congedo straordinario o per chi ha patologie gravi, è previsto un diritto prioritario allo smart working, qualora le mansioni svolte lo consentano.
In questi casi, è possibile richiedere una modalità di lavoro agile, anche parziale, compatibile con le esigenze di cura, ma la decisione finale resta legata alla valutazione del datore di lavoro su mansioni e organizzazione. Va precisato che l’accesso non è automatico: deve essere concordato con il datore di lavoro in base alle caratteristiche del ruolo e alle esigenze organizzative.
Questa novità mira a favorire la continuità lavorativa e un bilanciamento migliore tra obblighi di cura e impegni professionali.
Semplificazione burocratica e maggiore controllo:
Questa normativa consentirà in molti casi, di accedere a permessi e congedi attraverso un certificato medico trasmesso telematicamente dal medico di base o dallo specialista, evitando passaggi burocratici più lunghi. Potranno aumentare le verifiche incrociate tra certificati medici, richieste di permesso e presenza in azienda.
La normativa è ancora in fase di definizione e può essere oggetto di ulteriori modifiche in sede di manovra economica o interpretazione giurisprudenziale.
IL RUOLO DEL CAREGIVER:
Il caregiver è la persona che, in modo stabile e continuativo, si prende cura di un familiare (o di un congiunto stretto) che non è autosufficiente a causa di disabilità, malattia grave, infermità o condizioni croniche.
CONVIVENZA NON SIGNIFICA POTER OTTENERE PERMESSI
La sentenza 10976/2026, chiarisce un punto importante sull’applicazione dei permessi legge 104/92 in caso di convivenza con persone non strettamente familiari. La Cassazione ha ribadito che la mera presenza nella stessa abitazione non determina automaticamente il diritto ai permessi.
La sentenza ha confermato che i permessi ex art. 33 comma 3 L. 104/92 spettano solo ai lavoratori che assistono soggetti rientranti nelle categorie espressamente previste dalla norma (coniuge, parenti, affini, convivente di fatto, ecc.), e non possono essere estesi tramite la sola coabitazione.
Serve un legame familiare o affettivo stabile e riconosciuto.
Se un datore di lavoro revoca i permessi 104 perché il lavoratore assiste un non familiare convivente senza titolo giuridico o relazione familiare richiesta, la Cassazione ritiene la revoca legittima.
5 giorni di congedo retribuito all’anno per caregiver:
Oltre le 10 ore di permesso e i 24 mesi si potranno richiedere altri 5 giorni all’anno di congedo. Non è necessario scegliere tra le due misure, se sussistono le condizioni previste dalla norma.
IN SINTESI:
Le nuove regole sui permessi legge 104 cercano di unire maggiore flessibilità e supporto alle famiglie con una gestione più responsabile delle assenze dal lavoro.
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