La corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, è intervenuta su un tema centrale per molte persone con disabilità: i requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18 del 1980.
Nel caso deciso, il tribunale di Macerata aveva ritenuto insufficiente la deambulazione con appoggio e supervisione continua, negando così il beneficio.
La cassazione è intervenuta proprio per correggere questa lettura, ampliando la tutela con una decisione che chiarisce che non è necessario essere del tutto impossibilitati a deambulare; è sufficiente non poter camminare in autonomia, cioè avere bisogno della supervisione o dell’aiuto permanente di un accompagnatore.
L’aspetto più interessante della sentenza è linguistico oltre che giuridico: la cassazione non si ferma alla “capacità di camminare”, ma mette al centro l’autonomia. Questo è importante perché la disabilità non coincide sempre con l’assenza totale di funzione, ma spesso con una funzione possibile solo in condizioni di supporto.
In termini concreti, la pronuncia riconosce che il bisogno di supervisione continua può equivalere a una vera e propria condizione di non autosufficienza nella deambulazione. È una lettura che valorizza la sostanza della limitazione, non la sua forma più estrema. Amplia la tutela in favore di chi, pur non essendo completamente immobile, non è comunque in grado di camminare da solo in condizioni di indipendenza e sicurezza. Un orientamento che potrebbe incidere su molte valutazioni medico-legali e sulle richieste di riconoscimento dell’indennità.
Questa ordinanza rafforza un principio importante: nella valutazione della disabilità non basta misurare ciò che una persona riesce ancora a fare, ma bisogna capire come lo fa e con quale livello di autonomia. È una distinzione che può sembrare sottile, ma che nella pratica cambia molto, perché separa la semplice capacità motoria dalla reale autosufficienza.
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