I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta hanno il diritto di viaggiare alle stesse condizioni degli altri utenti e di ricevere gratuitamente l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del viaggio. Tali tutele riguardano la prenotazione, il check-in, i controlli di sicurezza, l’imbarco, l’eventuale transito, lo sbarco e il trasporto degli ausili per la mobilità.
Il principale riferimento normativo nell’Unione europea è il Regolamento (CE) n. 1107/2006, che tutela i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In Italia la sua applicazione è affidata all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che vigila sul rispetto della normativa da parte delle compagnie aeree e dei gestori aeroportuali.
I principali diritti dei passeggeri
Le compagnie aeree e gli operatori aeroportuali non possono rifiutare una prenotazione o l’imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta per motivi legati alla sua condizione, salvo che sussistano comprovate ragioni di sicurezza o limiti tecnici dell’aeromobile.
Per garantire un’assistenza adeguata, è consigliabile comunicare le proprie esigenze già al momento della prenotazione online oppure almeno 48 ore prima della partenza. Anche in assenza di tale preavviso, gli operatori aeroportuali e le compagnie aeree devono comunque compiere ogni ragionevole sforzo per fornire l’assistenza necessaria in maniera gratuita.
Negli aeroporti sono presenti punti di assistenza dedicati, dai quali il personale accompagna il passeggero durante tutte le operazioni aeroportuali fino all’imbarco e, all’arrivo, fino all’uscita dell’aeroporto o al successivo mezzo di trasporto.
Gli ausili per la mobilità, come sedie a rotelle, deambulatori e altri dispositivi indispensabili, devono essere trasportati con particolare cura. Quando possibile, possono essere utilizzati fino al momento dell’imbarco. In caso di danneggiamento, perdita o ritardo nella riconsegna, il passeggero ha diritto al risarcimento secondo la normativa internazionale applicabile.
I cani di assistenza riconosciuti possono viaggiare a bordo secondo le condizioni previste dalla compagnia aerea e dalla normativa vigente. Quando possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza, la compagnia favorisce inoltre l’assegnazione di posti contigui alla persona con disabilità e al suo eventuale accompagnatore, talvolta, senza costi aggiuntivi.
Limitazioni e motivi di sicurezza
Il diritto a viaggiare può essere limitato esclusivamente per ragioni oggettive di sicurezza oppure quando, per le caratteristiche dell’aeromobile o l’assenza di adeguate attrezzature, non sia materialmente possibile garantire un trasporto sicuro. In tali casi il rifiuto deve essere adeguatamente motivato, non può avere carattere discriminatorio e il vettore deve, ove possibile, proporre una soluzione alternativa.
Come far valere i propri diritti
In caso di mancata assistenza o di violazione dei propri diritti, il passeggero può presentare un reclamo alla compagnia aerea o al gestore aeroportuale. Se il problema non viene risolto, è possibile rivolgersi all’ENAC, organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006, oppure all’associazione consumatori.
I passeggeri con disabilità beneficiano inoltre degli stessi diritti riconosciuti a tutti i viaggiatori in caso di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, compresi l’assistenza e, nei casi previsti dalla normativa, il diritto alla compensazione economica.
Conoscere i propri diritti e comunicare per tempo le proprie esigenze consente di organizzare il viaggio in modo più sereno e di ottenere l’assistenza necessaria, garantendo un’esperienza di viaggio più sicura e accessibile.





