Negli ultimi anni è tornato al centro dell’attenzione il tema dei permessi previsti dalla legge 104, in particolare per chi assiste una persona con disabilità grave senza essere necessariamente un familiare in senso stretto.
Il punto fondamentale è che il diritto ai permessi non è riservato esclusivamente ai parenti. La normativa, infatti, tutela anche alcune specifiche situazioni di convivenza in particolare il convivente di fatto, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.
Si tratta di una distinzione importante, perché non è sufficiente avere un rapporto affettivo, una semplice amicizia o svolgere di fatto attività di assistenza: occorre rientrare nelle categorie previste dalla normativa e dimostrare i requisiti richiesti.
Cosa prevedono la Legge 104 e la giurisprudenza
L’articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 riconosce, in presenza dei requisiti previsti, il diritto ai permessi retribuiti per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
Un passaggio fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l’esclusione del convivente more uxorio dalla possibilità di usufruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3.
Oggi, tra i soggetti che possono beneficiare dei permessi rientra anche il convivente di fatto, oltre al coniuge e alla parte dell’unione civile, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.
Per convivente di fatto si intende, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della Legge n. 76/2016, una persona maggiorenne legata stabilmente all’altra da un rapporto affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, in assenza dei vincoli indicati dalla legge. La stabile convivenza deve essere accertata secondo le disposizioni normative vigenti, anche con riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista per le convivenze di fatto.
Questo, però, non significa che qualsiasi persona estranea alla famiglia possa ottenere i permessi 104 semplicemente perché presta assistenza alla persona con disabilità.
La normativa prevede inoltre la possibilità, in determinate circostanze, di usufruire dei permessi anche per parenti o affini entro il terzo grado.
L’estensione al terzo grado può essere riconosciuto quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave:
- abbiano compiuto 65 anni;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti;
- siano mancanti.
Anche in queste situazioni devono comunque essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge 104.
Più persone possono alternarsi nell’assistenza
Un’altra importante modifica riguarda il cosiddetto principio del “referente unico”.
Dal 13 agosto 2022, infatti, più lavoratori aventi diritto possono alternarsi nell’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
Per quanto riguarda i permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge 104, il limite rimane quello di tre giorni di permesso mensile complessivi per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. I giorni possono quindi essere utilizzati alternativamente da più aventi diritto, senza che ciò comporti un aumento del numero complessivo dei giorni disponibili.
La possibilità di alternarsi consente, quindi, di organizzare l’assistenza tra più persone, distribuendo tra loro la fruizione dei permessi senza moltiplicare i giorni complessivamente riconosciuti per la stessa persona assistita.
Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’INPS ha inoltre chiarito le conseguenze del superamento del limite complessivo di tre giorni mensili e della fruizione contemporanea dei permessi da parte di più lavoratori per assistere la stessa persona con disabilità grave.In particolare, il punto 1 stabilisce che, qualora venga superato il limite dei tre giorni mensili, l’INPS procede al recupero delle somme indebitamente fruite nei confronti del lavoratore che abbia utilizzato i permessi in eccedenza, applicando il criterio della priorità temporale: il diritto si considera esaurito per tutti gli altri aventi diritto una volta raggiunto il limite complessivo. Il punto 2 precisa invece che, qualora più lavoratori fruiscano dei permessi per la medesima persona nella stessa giornata e/o nelle stesse ore, l’indebita fruizione è ripartita in parti uguali tra i lavoratori coinvolti, con conseguente recupero proporzionale delle somme non dovute
Attenzione a non confondere i permessi 104 con il congedo straordinario
Un istituto diverso dai tre giorni mensili di permesso è il congedo straordinario.
Quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, il lavoratore dipendente può assentarsi dal lavoro per assistere una persona con disabilità grave per un periodo massimo complessivo di due anni nell’arco della vita lavorativa, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa.
Il congedo straordinario segue però regole differenti rispetto ai permessi dell’articolo 33, comma 3, della Legge 104, sia per quanto riguarda i soggetti che possono richiederlo, sia per l’ordine di priorità previsto dalla legge.
Per questo motivo, avere diritto ai tre giorni mensili della Legge 104 non significa automaticamente avere diritto anche al congedo straordinario di due anni.
Si tratta infatti di due strumenti distinti, che devono essere valutati separatamente sulla base del rapporto con la persona assistita e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Attenzione alle situazioni non familiari
Una persona che sia semplicemente amica, vicina di casa o conoscente della persona con disabilità non acquisisce automaticamente il diritto ai permessi solo perché la assiste abitualmente.
Diversa è la situazione del convivente di fatto, che è espressamente riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza tra i soggetti che possono beneficiare della tutela, purché sussistano i requisiti richiesti.
Per questo motivo, nei casi in cui il rapporto con la persona assistita non rientri immediatamente nelle categorie più comuni, è opportuno verificare attentamente la situazione prima di presentare la domanda all’INPS.
Prima di presentare la domanda è consigliabile verificare la propria situazione alla luce della normativa vigente e delle indicazioni dell’INPS, soprattutto nei casi di convivenza o di parentela più lontana.





